Gli atti di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, morte) relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati, per la trascrizione in Italia, dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) oppure all’Ufficio consolare di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati.
Trascrizione atti di Nascita
La legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, stabilisce che è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il minore nato in Italia in qualsiasi data da genitore italiano;
- il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il minore che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
In base alle nuove disposizioni il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:
- un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana: da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità italiane e/o straniere (es. permesso di soggiorno sloveno e certificati negativi di cittadinanza rilasciati dai Paesi dove si ha avuto residenza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, etc.);
OVVERO
- almeno uno dei nonni aveva al momento della nascita del minoreesclusivamente la cittadinanza italiana: da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere, se ha vissuto all’estero, o dalle autorità italiane;
OVVERO
- almeno uno dei nonni aveva al momento della propria morte esclusivamente la cittadinanza italiana: da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere, se ha vissuto all’estero, o dalle autorità italiane;
OVVERO
- il minore non possiede e non può possedere un’altra cittadinanza, inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero. Si fa presente che il minore viene comunque considerato cittadino straniero se ha diritto a ottenerla automaticamente anche qualora i genitori decidano di non registrare il figlio per l’altra cittadinanza e pertanto la cittadinanza italiana non si trasmette;
OVVERO
- il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, a qualsiasi titolo, e prima della data di nascita del figlio/a: da dimostrare con certificato storico di residenza da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto.
Nota bene: non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
Qualora non si rientri in una delle suddette categorie, se ne ricorrano le condizioni, si può richiedere la cittadinanza “per beneficio di Legge”.
In tal caso, si invita a consultare la seguente pagina internet (clicca qui)
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Il modulo di richiesta (link) corredato dalla documentazione necessaria va inoltrato per posta al seguente destinatario: Consolato Generale d’Italia a Capodistria, Belvedere 2, 6000 Capodistria.
Il Consolato Generale potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa a verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Attribuzione del cognome materno ai figli al momento della nascita
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.286/2016 (pubblicata nella G.U. serie speciale C.C., n.52 del 28/12/2016) i genitori possono di comune accordo trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno, facendone richiesta all’ufficiale di stato civile che registra il neonato.
La possibilità dell’attribuzione del cognome materno in aggiunta a quello paterno prescinde dal legame matrimoniale dei genitori e si estende quindi anche ai figli naturali riconosciuti dal padre. Analogamente è possibile attribuire anche il cognome materno all’adottando quando l’adozione è stata promossa da parte di entrambi i coniugi.
I genitori entrambi italiani di figli nascituri in Slovenia, potranno esprimere la loro volontà di attribuire al neonato anche il cognome materno al momento della richiesta di trascrizione in Italia della nascita presentata all’ufficio consolare.
Riconoscimento di figlio naturale
Il riconoscimento di figlio naturale risulta di norma nell’atto di nascita sloveno da trascrivere in Italia. Esso tuttavia può anche essere contenuto in un atto separato, formato presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio.
Qualora l’atto di riconoscimento, risultante dall’atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti sopra menzionati, sarà necessario effettuare il riconoscimento di figlio naturale presso l’Ufficio consolare con un verbale ad hoc che andrà ad integrare l’atto di nascita da trascrivere.
Matrimonio in Italia
Gli italiani residenti nella circoscrizione che desiderano sposarsi in Italia devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficio consolare, che successivamente delegherà alla celebrazione il Comune italiano indicato.
Documentazione da presentare
Occorre presentarsi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 – richiesta di pubblicazione di matrimonio).
Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona munita della procura speciale che le avete conferito e della copia del vostro documento di identità valido.
Richiesta di pubblicazioni di matrimonio
Matrimonio in Slovenia
I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio.
E’ opportuno verificare con il Comune sloveno i documenti richiesti. Normalmente le Autorità slovene richiedono un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale si intende contrarre matrimonio, anche se residenti in Italia.
L’Ufficio consolare potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.
Richiesta di attestazione di assenza impedimenti al matrimonio
Per avere valore in Italia, il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
Ai fini della trascrizione in Italia, l’atto di matrimonio in originale su modello plurilingue può essere presentato, a cura degli interessati, direttamente al Comune italiano di residenza/residenza A.I.R.E. (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) oppure all’Ufficio consolare che ne curerà la trasmissione in Italia.
Richiesta trascrizione certificato di matrimonio
Unioni civili e convivenze di fatto
La legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
Unioni civili
Il cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente nella circoscrizione che intende costituire all’estero un’unione civile può rivolgersi all’Ufficio consolare.
Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione A.I.R.E.
E’ prevista anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso – delle quali almeno una di cittadinanza italiana – costituite di fronte alle Autorità estere (anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016). La richiesta di trascrizione deve essere presentata all’Ufficio consolare della circoscrizione di residenza.
Convivenze di fatto
La convivenza di fatto non modifica lo stato civile delle parti.
Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso presso l’Ufficio consolare competente per residenza. Presso lo stesso ufficio il cittadino italiano residente all’estero può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.
Maggiori informazioni nel portale esteri.it
Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)
Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione presso il Comune competente in Italia:
- al Comune, direttamente dall’interessato; oppure
- tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
- istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995, nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta da un traduttore ufficiale la cui firma deve essere legalizzata.
Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in Slovenia, come in tutti i Paesi UE, si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.
La documentazione da presentare all’Ufficio consolare dell’Ambasciata è la seguente:
- richiesta trascrizione sentenza divorzio Regolamento (CE) n. 2201/2003;
- originale del certificato di cui all’art. 39 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alle decisioni in materia matrimoniale (Allegato I), da richiedere direttamente al Tribunale sloveno che ha pronunciato la sentenza di divorzio;
- in caso di figli minori: originale del Certificato di cui all’art. 39 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale (Allegato II), da richiedere direttamente al Tribunale sloveno che ha pronunciato la sentenza di divorzio;
- copia della Sentenza di divorzio tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità in cui sia visibile la firma del richiedente (passaporto o carta di identità).
Maggiori informazioni nel portale esteri.it
Morte
I documenti necessari per trascrivere il decesso avvenuto all’estero sono:
- atto di morte in originale emesso dall’Ufficio di Stato Civile sloveno su modulo plurilingue;
- documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).
In alternativa si potrà presentare l’atto direttamente al Comune italiano di residenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Richiesta trascrizione certificato di morte
Maggiori informazioni nel portale esteri.it
Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2025