Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Emergency Travel Documents (EU-ETD)

DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO (EU-E.T.D.)

In caso di furto o smarrimento di documenti il Consolato Generale può rilasciare un documento di viaggio provvisorio (EU-E.T.D. – Emergency Travel Document), emesso per il tempo strettamente necessario a raggiungere l’Italia, il Paese di stabile residenza o, in casi eccezionali, una diversa destinazione.

Ai sensi della normativa vigente, l’EU-E.T.D. ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato, per un massimo di quindici giorni.

La domanda di EU-E.T.D. è presentata al Consolato mediante apposito modulo, corredata dalla seguente documentazione:

  1. denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
  2. denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione del passaporto o di altro documento di viaggio alle locali autorità di polizia;
  3. una fotografia dell’interessato (frontale, a colori formato 35 x 45 mm, con fondo semplice, uniforme e di colore chiaro);
  4. titolo di viaggio del richiedente;
  5. ricevuta delle eventuali spese di spedizione qualora l’interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.

Il Consolato provvederà al rilascio dopo aver esperito gli accertamenti del caso.

Nel fine settimana e nei festivi non sarà possibile rilasciare gli EU-E.T.D. se non in casi di comprovata emergenza e gravità. A tal fine occorrerà segnalare la propria richiesta al funzionario di turno del Consolato (00386 64 298224).

In caso di rilascio nel fine settimana e nei giorni festivi, potranno essere richiesti i diritti di urgenza (Euro 50,00).

In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (es. passaporto, carta d’identità) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.

L’EU-E.T.D. può essere rilasciato anche a cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione europea alle medesime condizioni sopra indicate e previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente.

Si rammenta che il beneficiario dell’EU-ETD ha l’obbligo di consegnare, una volta giunto a destinazione, il documento alla polizia di frontiera o ad altro posto di polizia, indipendentemente dalla validità residua. Qualora il beneficiario di un EU ETD rilasciato da un Ufficio consolare viaggi verso un Paese diverso dall’Italia, il beneficiario ha l’obbligo restituire il documento all’Ufficio consolare territorialmente competente per la località di destinazione.

Modulo di domanda per EU-E.T.D.