Ogni volta che un minore italiano di età inferiore a 14 anni si reca fuori dal Paese di residenza, è necessario che sia accompagnato da almeno uno dei genitori (o da chi ne fa ne veci).
In caso contrario, entrambi i genitori (o chi ne fa le veci) devono autorizzare l’accompagnatore presentando una dichiarazione di accompagnamento all’autorità competente per il rilascio dei passaporti (rappresentanza consolare).
Modalità di presentazione della dichiarazione
I genitori/tutori dei minori residenti nella circoscrizione consolare di Capodistria possono effettuare la dichiarazione presentando l’apposito modulo all’indirizzo mail capodistria.consolare@esteri.it.
Al modulo dovranno essere allegati:
- copia del documento d’identità che il minore utilizzerà per il viaggio;
- copia dei documenti d’identità dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria);
- copia del documento d’identità dell’accompagnatore / degli accompagnatori.
Una volta completata l’istruttoria, l’Ufficio Passaporti fisserà un appuntamento per procedere:
- se il minore possiede un passaporto italiano: alla stampa di una menzione sul passaporto;
- se il minore non possiede un passaporto italiano: al rilascio di un’attestazione di dichiarazione di accompagnamento, che potrà essere esibita alle autorità insieme ai documenti d’identità.
Il procedimento è gratuito.
Avvertenze
La validità della dichiarazione è di norma circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) con destinazione determinata.
Nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di più Stati, spetta ai richiedenti indicare gli eventuali Paesi di transito, oltre al Paese di destinazione finale.
La dichiarazione ha una durata massima di 6 mesi. La validità non può comunque superare la data di scadenza del passaporto del minore.
Nel caso di affidamento ad un ente o compagnia di trasporto è rilasciata unicamente l’attestazione di dichiarazione (e non la menzione sul passaporto). Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto, di verificare che il vettore accetti che il minore sia ad esso affidato.
APPROFONDIMENTI
MODULISTICA
Riferimenti normativi: art. 14, commi 2 e 3, Legge 21 novembre 1967, n. 1185.