L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni.
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DELLA RESIDENZA ALL’ESTERO AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’AIRE. MODIFICA ALLA LEGGE 470/1988
Il Decreto Legge 223 del 18 dicembre 2012, nel novellare la L. 470/1988, introduce all’art. 3, il requisito che la dichiarazione resa ai fini dell’iscrizione all’AIRE sia accompagnata da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. Pertanto non possono trovare applicazione le norme sull’autocertificazione di cui all’art. 46 del DPR 445/2000, poiché la residenza all’estero non è un dato di cui le amministrazioni pubbliche italiane sono in possesso né lo possono acquisire d’ufficio da altri enti della PA italiana.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione, resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio, mediante apposito modulo, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. Essa comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast It, allegando:
- la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (certificato di residenza rilasciato dal Comune sloveno, carta d’identità slovena o permesso di soggiorno nei quali sia riportato l’attuale indirizzo di residenza. In caso di recente emigrazione contratto d’affitto, bolletta di utenza domestica);
- una copia del documento d’identità del richiedente e dei figli minori. (anche dei figli minori e coniuge non residenti).
N. B.: È necessario procedere alla richiesta di registrazione all’AIRE anche in caso di cambio residenza estero su estero, sebbene già registrati all’AIRE di un Comune italiano, in caso di cambio di Circoscrizione consolare (es: da Amb. Lubiana a Cons. Capodistria). In caso di cambio di residenza in territori di competenza della stessa circoscrizione Consolare (es: da Capodistria a Nova Gorica) è necessario procedere alla richiesta di cambio indirizzo attraverso il Portale Fast It.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Chiunque contravviene alle disposizioni suddette è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare di riferimento territoriale:
– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– il rientro definitivo in Italia;
– la perdita della cittadinanza italiana.
I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che provvederà a registrare nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana;
- per trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune italiano.
Qualora l’Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale.