Il Consolato Generale riceve su appuntamento.
Gli Uffici del Consolato Generale d’Italia a Capodistria sono contattabili telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 al seguente numero: 00386 5 6273 747.
Per situazioni di grave emergenza (e non per informazioni di qualsiasi tipo) si prega di contattare il numero 00 386 41 707 565, operativo dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 22.00 e nei giorni festivi dalle 8.00 alle 22.00 (per la Circoscrizione consolare di Capodistria: Capodistria/Koper, Ancarano/Ankaran, Pirano/Piran, Isola/Izola, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal, Idrija, Cerkno, Tolmin, Kobarid, Bovec, Šempeter-Vrtojba).
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Con l’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 sono state prorogate fino al 31 maggio p.v. le misure disposte con l’ordinanza del 22 febbraio scorso relative agli spostamenti da e per l’estero, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a.
A partire dal 1 maggio 2022 non sarà dunque più necessario presentare il passenger locator form all’arrivo in Italia.
Dal 1° marzo 2022 in vigore nuove misure relative agli spostamenti da e per l’estero
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022 relativa agli spostamenti da e per l’estero modifica la disciplina relativa agli spostamenti da e per l’estero, con effetti a partire dal 1 marzo e fino al 31 marzo p.v. (data in cui cesserà lo stato di emergenza).
In particolare, vengono eliminate le liste dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale tra Paesi UE/Schengen e resto del mondo. L’ingresso in Italia verrà dunque consentito presentando:
– digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
– certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione oppure test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.
In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.
Continuano ad applicarsi delle deroghe per specifiche categorie di cui all’art. 2 dell’ordinanza.
Gli spostamenti da/per San Marino e Vaticano non sono invece soggetti a limitazioni.
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INGRESSO IN SLOVENIA
19 febbraio 2022: Il Governo sloveno comunica che non ci sono più restrizioni per l’ingresso in Slovenia a causa del Covid-19. Ciò significa che non sarà più necessario il requisito GVT – green pass (guariti, vaccinati, testati) e al confine non ci sarà più il rinvio alla quarantena domiciliare.
Per maggiori informazioni seguire il link ufficiale del Governo.
Dal 21 febbraio 2022 entrano in vigore nuovi allentamenti delle misure per contenere la diffusione del virus COVID-19. Il green pass ovvero la condizione GVT (guariti, vaccinati, testati) è obbligatoria solamente nelle strutture sanitarie e di assistenza sociale nonché negli istituti di pena.
Non sarà più possibile eseguire i test rapidi antigenici gratuitamente. Rimangono in vigore le raccomandazioni igieniche e l’utilizzo di mascherine. Per ulteriori informazioni, seguire il LINK.
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VACCINAZIONE RESIDENTI AIRE TEMPORANEAMENTE IN ITALIA
In data 24 aprile il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale Figliuolo, ha firmato l’Ordinanza n.7/2021, che ammette alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 anche i cittadini italiani iscritti all’AIRE presenti temporaneamente sul territorio nazionale. Il 17 maggio sono state adottate le modalita’ tecniche attuative, a beneficio delle Regioni. Successivamente, i sistemi sanitari regionali effettueranno pertanto l’aggiornamento dei propri portali per consentire l’inserimento dei cittadini iscritti all’AIRE temporaneamente in Italia tra i beneficiari del Piano Vaccinale Nazionale.
Si forniscono pertanto alcune indicazioni sulla procedura da seguire:
a) Regioni e Province autonome sono ora chiamate ad adeguare le proprie procedure per consentire l’inserimento dei cittadini iscritti all’AIRE tra i beneficiari di vaccinazione e definire le misure per la somministrazione agli aventi diritto;
b) gli interessati dovranno quindi consultare i siti regionali adibiti alla prenotazione della vaccinazione, controllando se rientrino nei criteri di priorita’ e di rischio previsti (laddove la Regione di riferimento abbia gia’ provveduto ad aggiornare il proprio portale per consentire l’accesso alla vaccinazione per gli iscritti AIRE temporaneamente in Italia). Tramite un servizio telematico dedicato, una volta aggiornati i rispettivi portali, la verifica sullo stato di iscrizione all’AIRE dei connazionali richiedenti potra’ essere effettuata direttamente dalle Regioni e Province autonome, senza necessita’ di intervento da parte di codeste Sedi;
c) poiche’ gli iscritti AIRE non sono in possesso della Tessera Sanitaria e potrebbero altresi’ essere privi di codice fiscale, in mancanza di quest’ultimo saranno sufficienti i dati anagrafici dell’interessato (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita).
Si invitano i connazionali alla consultazione dei siti regionali di pertinenza per ottenere risposta a ulteriori quesiti.
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L’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021, in vigore fino al 30 agosto 2021, ha stabilito che per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C (tra i quali anche la Slovenia), all’ingresso in Italia è obbligatorio:
- Compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF), da presentare in cartaceo o sul proprio dispositivo mobile a chiunque sia preposto ai controlli. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo.
- Presentare, a chiunque sia preposto ad effettuarne il controllo, la Certificazione verde Covid, o certificazione equipollente, rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui risulti, alternativamente:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici (14) giorni;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- effettuazione, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
In caso di avvenuto ingresso in Italia in mancanza di dPLF e certificazione, devi:
- sottoporti a un periodo di cinque (5) giorni di isolamento fiduciario presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione dell’ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, per attivare la sorveglianza sanitaria;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque (5) giorni di isolamento.
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Informazioni relative all’ingresso / rientro in Italia: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ oppure il sito del Ministero della Salute: LINK.
Tutti gli approfondimenti dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana: Emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS)
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MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL CONTAGIO
Donazioni alla protezione civile italiana per il contrasto all’epidemia di Covid-19:
Si forniscono le coordinate bancarie sulle quali far affluire eventuali donazioni alla protezione civile italiana per il contrasto all’epidemia di Covid-19.
Conto corrente di Tesoreria 22330 Intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile CF 97018720587
Coordinate bancarie IBAN: IT49J0100003245350200022330
BIC: BITA IT RR ENT
Causale COVID 19
CIN: J.
Nel bonifico andrà sempre indicata la Causale COVID 19.
30 marzo 2020: Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.