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Riacquisto della cittadinanza italiana

La Legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana a favore di ex cittadini italiani nati in Italia o residenti in Italia per almeno due anni continuativi, che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992, in applicazione dell’articolo 8, n.1 e n.2, o dell’articolo 12 della legge n. 555/1912.

Sono comprese tra le cause di perdita della cittadinanza che danno diritto al riacquisto:

  • naturalizzazione in Paese straniero,
  • rinuncia volontaria conseguente a involontario acquisto di cittadinanza straniera,
  • figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza.

Non è invece ammesso il riacquisto per coloro che hanno rinunciato o perso la cittadinanza italiana a partire dal 16 agosto 1992.

Termine per la presentazione della dichiarazione: le dichiarazioni per il riacquisto della cittadinanza possono essere presentate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027.

Documentazione richiesta per la dichiarazione – l’interessato deve presentare personalmente la dichiarazione, corredata della seguente documentazione:

  1. documento di identità valido rilasciato dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
  2. certificato di nascita (se nato all’estero, occorre presentarlo in forma conforme alla trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto);
  3. certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente (per i nati all’estero);
  4. certificato storico di cittadinanza;
  5. documentazione comprovante la causa e la data della perdita della cittadinanza italiana, ad esempio:
    • certificato di naturalizzazione straniera, o
    • certificato di nascita corredato da attestazione di cittadinanza straniera e titolo di acquisizione, legalizzati e tradotti secondo prassi locale, se emessi da autorità estere.

Contributo: è previsto un contributo di 250,00 Euro per ciascuna dichiarazione di riacquisto, da versare presso l’Ufficio consolare competente.

Effetti del riacquisto: in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non acquista la cittadinanza retroattivamente dalla nascita, ma dal giorno successivo alla data in cui è resa la dichiarazione di riacquisto.

NB: La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.