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Elettori italiani nei Paesi membri dell’Unione Europea

Ai sensi del D. L. n. 408 del 24 giugno 1994, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1994, n. 483, gli elettori italiani che risiedono in uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, e che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare il diritto di voto in favore dei candidati a membro spettanti al Paese UE di residenza, possono votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali appositamente istituite dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane.

Analoga possibilità è riconosciuta agli elettori italiani che si trovano temporaneamente nel territorio degli altri Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o studio, nonché agli elettori familiari con essi conviventi, che abbiano presentato apposita domanda nei termini di legge.

Gli elettori di cui sopra votano per le liste dei candidati presentate nella circoscrizione elettorale (delle cinque) alla quale appartiene il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. In alternativa al voto presso le sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari, i suddetti elettori possono votare presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia, senza adempimenti a carico delle Sedi, presentando domanda al Sindaco entro il 7 giugno prossimo ed esibendo il certificato elettorale (cfr. messaggio n. 3 in riferimento e Circolare MINT n. 25).

Ciascun elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze; nel caso di più di una preferenza espressa, essa/esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

Una sola preferenza può essere espressa per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata: nel caso di espressione di tre preferenze, non ha alcuna rilevanza l’ordine in cui vengono indicati candidati di sesso maschile o femminile, nel senso che possono validamente votarsi, in successione, prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell’altro sesso.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; l’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra i candidati.