Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2025, n. 74 (in vigore dal 24 maggio 2025), è stata introdotta una rilevante riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante disposizioni sulla cittadinanza italiana.
Il testo integrale aggiornato della legge n. 91/1992 è consultabile al seguente link.
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art.3-bis che introduce una deroga espressa a una pluralità di disposizioni previgenti (tra cui la stessa legge n. 91/1992, la legge 21 aprile 1983, n. 123, la legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché il codice civile del 1865).
In base a tale articolo, non si considera mai acquisita la cittadinanza italiana da parte di chi:
- è nato all’estero (anche prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo);
- possiede un’altra cittadinanza;
salvo che ricorra una delle seguenti eccezioni:
a) domanda formale di riconoscimento presentata, con documentazione completa, entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, presso l’Ufficio consolare o il sindaco territorialmente competente;
a-bis) domanda presentata nel giorno fissato con appuntamento comunicato entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, con documentazione completa;
b) sia stato promosso un giudizio per il riconoscimento della cittadinanza, con atto introduttivo depositato entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, ai sensi della normativa vigente alla predetta data;
c) un ascendente di primo o secondo grado possieda (o abbia posseduto al momento del decesso) esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
Casi in cui il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis è attualmente riconosciuto
A seguito delle modifiche normative, ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis):
- chi è nato in Italia, in qualsiasi epoca;
- chi è in possesso esclusivo della cittadinanza italiana, senza altra cittadinanza pregressa o concorrente;
- chi rientra in una delle ipotesi derogatorie previste alle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’art. 3-bis, come sopra esposte.
Regime transitorio: decorrenze e validità delle domande presentate
Alla luce della nuova disciplina, si precisa quanto segue:
- domande presentate entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025. Tali domande sono disciplinate dalla normativa previgente. Si considerano valide se:
- depositate fisicamente presso l’Ufficio consolare entro il termine indicato;
- spedite per posta con tracciabilità, purché la data e l’ora di spedizione siano anteriori al termine;
- spedite per posta senza tracciabilità, ma pervenute all’Ufficio consolare prima della scadenza;
- trasmesse attraverso il portale Fast-It entro l’orario limite;
- domande presentate nel giorno fissato da appuntamento, comunicato entro il 27 marzo 2025. Resta ferma l’applicazione della normativa previgente anche per le domande presentate il giorno dell’appuntamento assegnato tramite l’email istituzionale dell’Ufficio consolare, recante conferma entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
- domande presentate in ogni altra circostanza.
In tutti gli altri casi, trova applicazione la nuova disciplina introdotta dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992, come modificata dalla legge n. 74/2025.
Documentazione da produrre
Ai sensi della circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, è necessario allegare alla domanda (scarica modulo):
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato, rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- atti di nascita (con traduzione ufficiale italiana) di tutti i discendenti in linea retta;
- atto di matrimonio dell’avo italiano (con traduzione, se redatto all’estero);
- atti di matrimonio dei discendenti in linea retta;
- certificato (con traduzione) rilasciato dalle Autorità del Paese di emigrazione che attesti il mancato acquisto della cittadinanza straniera da parte dell’avo prima della nascita dell’ascendente dell’interessato;
- certificato rilasciato dall’Autorità consolare italiana che attesti la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ascendenti e del richiedente (art. 7 legge n. 555/1912);
- certificato di residenza.
Per le domande soggette alla nuova normativa, si dovranno in aggiunta produrre:
- certificati negativi di cittadinanza, certificati di non iscrizione alle liste elettorali o attestazioni di rinuncia formale alla cittadinanza straniera (per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana);
- certificato storico di cittadinanza (per dimostrare la residenza in Italia per almeno due anni continuativi), nei casi previsti.
Ulteriori modalità di acquisizione della cittadinanza
Attraverso i collegamenti presenti nel menu laterale, è possibile consultare le informazioni relative alle seguenti fattispecie:
Riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della Legge 124/2006
Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” – figli minori
Acquisto della cittadinanza per convivenza con genitore naturalizzato
Naturalizzazione per matrimonio
Riconoscimento in base a leggi speciali
Ultimo aggiornamento: 25/08/2025