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Cittadinanza per matrimonio e unione civile

Chi può chiedere la cittadinanza per matrimonio?

Il coniuge straniero di un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio.

Requisiti principali (secondo la legge n. 91/1992, articolo 5, aggiornato fino al 2025):

1. Requisiti temporali per la presentazione della domanda

Se il richiedente risiede in Italia: la domanda può essere presentata dopo 2 anni di residenza legale e continuativa decorrenti: alla celebrazione del matrimonio/unione civile, con cittadino italiano iure sanguinis; oppure, dalla data di acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge, se successiva al matrimonio.

         Se il richiedente risiede all’estero: la domanda può essere presentata dopo 3 anni dalla data del matrimonio/unione civile o, in alternativa, dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana da parte del coniuge.

In entrambi i casi, i termini sopra indicati sono ridotti della metà (a 1 anno in Italia e 1 anno e mezzo all’estero) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

2. Stato civile:

  • il matrimonio o l’unione civile deve essere valido e trascritto nei registri dello stato civile italiano;
  • al momento della presentazione della domanda e fino all’adozione del provvedimento di concessione, non deve essersi verificata la separazione personale, lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile;
  • invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio. 

3. Conoscenza della lingua italiana: il richiedente deve dimostrare una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

4. Assenza di condanne penali gravi:

  • assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
  • assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
  • assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

 5. Dichiarazione di volontà: la domanda si presenta in forma scritta e viene valutata dal Ministero dell’Interno.

Procedura

Fase 1: registrazione e inserimenti istanza 

La domanda di cittadinanza italiana per matrimonio si può presentare ESCLUSIVAMENTE online attraverso la seguente procedura:

  1. accedere al sito web del https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm e cliccare su “effettua registrazione“;
  2. dopo aver effettuato e confermato la registrazione, la password di accesso al portale verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica utilizzata per la registrazione;
  3. accedere al portale con l’indirizzo e-mail e la password fornite durante la procedura di registrazione;
  4. cliccare “cittadinanza” – “invia la tua domanda“;
  5. scegliere Modello AE – cittadini stranieri residenti all’estero – Art. 5 – richiesta per matrimonio con cittadino italiano;
  6. compilare tutti i campi previsti dal modulo selezionato; nel modulo di registrazione dovranno essere inseriti: cognome / nome / data e luogo di nascita presenti sull’atto di nascita.

N.B. Il diretto riconoscimento del cognome coniugale quale componente del nome di origine nel decreto di concessione della cittadinanza italiana è possibile laddove le vicende modificative del cognome originario risultino nell’atto di nascita (o, nel caso in cui l’ordinamento dello Stato di origine non preveda annotazioni marginali sull’atto di nascita, nell’atto di matrimonio).

NB: Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con un altro indirizzo e-mail.

Il modello telematico deve essere compilato allegando:

  1. documento di riconoscimento valido;
  2. estratto dell’atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato / apostillato e tradotto in lingua italiana. In caso di atto di nascita rilasciato dalle autorità slovene, se redatto in formato plurilingue in base alla Convenzione di Vienna del 1976, non occorrerà alcuna legalizzazione/Apostille/traduzione;
  3. certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

Il certificato penale sloveno andrà richiesto al Ministero della Giustizia a Lubiana; al certificato non dovrà essere apposta l’Apostille solo nel caso il richiedente sia di cittadinanza slovena. Nel caso in cui il certificato penale sia rilasciato in lingua slovena, è richiesta la traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore giurato presente nella lista pubblicata sul sito del Governo sloveno. Ai sensi del regolamento UE 2016/1191, il certificato penale rilasciato a un cittadino UE dall’Autorità del suo stato membro su apposito modulo standard plurilingue è esente dalla legalizzazione e traduzione.

  1. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. ATTENZIONE! Non verrà accettato il “certificato di matrimonio” ma solo la copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni.

NB: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000).

  1. Specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione o con la medesima relazione.
  1. Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER. Andrà caricato sul portale: un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico (autocertificazione con indicazione degli estremi dell’atto) o paritario (copia autentica); ovvero una certificazione rilasciata da un ente certificatore (copia autenticata).

Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

– PLIDA della Società Dante Alighieri,
– CertIt dell’Università Roma Tre,
– CILS dell’Università per stranieri di Siena,
– CELI dell’Università per stranieri di Perugia,
– Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria;

– inoltre, l’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana effettua le certificazioni della lingua italiana.

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate. Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  • gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
  • i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei;
  • coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Una volta inviata la domanda verranno generati due documenti:

  • un documento riepilogativo della domanda,
  • una ricevuta d’invio con un numero identificativo.

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati (clicca QUI).

Fase 2: verifica consolare

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

NB: Si fa presente che se la domanda non sarà in regola con la documentazione richiesta, le necessarie legalizzazioni, i requisiti linguistici o se conterrà errori nei dati inseriti sarà considerata irricevibile e rifiutata nel sistema. 

Fase 3: valutazione e termini del procedimento

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

Fase 4: decreto, notifica e giuramento

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale e l’assenza di motivi ostativi.  Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

  1. nuovo Certificato Penale Sloveno. Importante: il Certificato Penale deve riportare le generalità esattamente come indicate nel Decreto di concessione della cittadinanza;
  2. copia dell’Atto Integrale di Matrimonio rilasciato, in data successiva alla data del decreto di cui sopra, dal competente Comune italiano;
  3. certificato integrale di matrimonio emesso dalle competenti autorità dello stato in cui è stato celebrato il matrimonio (se diverso dall’Italia), debitamente legalizzato e con traduzione certificata, emesso in data successiva al decreto;
  4. passaporto o altro valido documento d’identità;
  5. recente prova di indirizzo attestante la residenza nella circoscrizione consolare.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

È previsto il pagamento della tariffa ex Art. 8 della tabella consolare.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

Costo

Contributo di 250,00 Euro a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico: “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Autentica di firma sull’istanza (art. 24) Richiesta esclusivamente per i cittadini non europei -20 euro

Eccezione importante: il diritto comunitario e le semplificazioni amministrative per i cittadini UE escludono tale formalità:

  • copia conforme del documento di identità in corso di validità: art. 71 – 10,00 Euro (laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione);
  • copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 – 10,00 Euro (laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione);
  • marca da bollo sul verbale di giuramento – verrà applicata la percezione di cui all’art. 8 della tabella consolare, così come rimodulata nell’importo di 15,00 Euro.