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Certificato di mancata rinuncia (non rinuncia) alla cittadinanza italiana

Quando un cittadino straniero stabilisce la propria residenza in Italia, è il Comune italiano competente a svolgere il ruolo di autorità preposta al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Dopo l’iscrizione al Registro della Popolazione Residente (Anagrafe), l’interessato può avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza, la quale ha una durata massima di 180 giorni, come previsto dalla normativa vigente e dalla Circolare K.28.1/1991.

È imprescindibile la presenza personale dell’interessato in Italia durante tutta la procedura: non è ammesso farsi rappresentare da un legale o da terzi.

Procedura per la richiesta del Certificato di Mancata Rinuncia: la richiesta di emissione del Certificato di Mancata Rinuncia (noto anche come Certificato di “Non Rinuncia”) viene inoltrata dal Comune italiano direttamente al Consolato italiano competente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Consolato risponde sempre al Comune richiedente tramite PEC e non all’interessato.

Importante: gli interessati non possono rivolgersi direttamente all’Ufficio consolare per richiedere informazioni o aggiornamenti sulle pratiche svolte dai Comuni o da altri Uffici consolari, poiché l’evoluzione della pratica è di esclusiva competenza dell’ente che l’ha avviata.