La Legge 14 dicembre 2000, n. 379 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e residenti nei territori dell’ex Impero Austro-Ungarico e dei loro discendenti che possiedono i requisiti richiesti dalla norma. Il termine per la presentazione delle domande ai sensi della legge n. 379/2000 è scaduto il 19 dicembre 2010.
La Legge 8 marzo 2006, n. 124 riconosce la cittadinanza italiana a favore dei connazionali che l’avevano persa in seguito alla residenza nei territori di Istria, Fiume e Dalmazia nel periodo 1940–1947.
Effetti sul regime di trasmissione della cittadinanza ai figli minori
Il riconoscimento della cittadinanza in base a tali leggi speciali configura un acquisto della cittadinanza per beneficio di legge e non per nascita (iure sanguinis).
Ne consegue che il genitore riconosciuto cittadino italiano in virtù di tali leggi non può trasmettere automaticamente la cittadinanza al figlio minore tramite la dichiarazione di volontà prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992, che invece è riservata ai genitori cittadini per nascita.
Certificato di “non rinuncia”
Quando un cittadino straniero stabilisce la propria residenza in Italia, è il Comune italiano competente a svolgere il ruolo di autorità preposta al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Dopo l’iscrizione al Registro della Popolazione Residente (Anagrafe), l’interessato può avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza, la quale ha una durata massima di 180 giorni, come previsto dalla normativa vigente e dalla Circolare K.28.1/1991.
È imprescindibile la presenza personale dell’interessato in Italia durante tutta la procedura: non è ammesso farsi rappresentare da un legale o da terzi.
Procedura per la richiesta del Certificato di Mancata Rinuncia
La richiesta di emissione del Certificato di Mancata Rinuncia (noto anche come Certificato di “Non Rinuncia”) viene inoltrata dal Comune italiano direttamente al Consolato italiano competente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
Il Consolato risponde sempre al Comune richiedente tramite PEC e non all’interessato.
Importante: gli interessati non possono rivolgersi direttamente all’Ufficio consolare per richiedere informazioni o aggiornamenti sulle pratiche svolte dai Comuni o da altri Uffici consolari, poiché l’evoluzione della pratica è di esclusiva competenza dell’ente che l’ha avviata.