Acquisto della cittadinanza per figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
Fondamento normativo: articolo 14 della legge n. 91/1992, come modificato dal decreto-legge n. 36/2025 e dalla legge di conversione n. 74/2025.
Condizioni principali per l’acquisto:
- il figlio minorenne di cittadini italiani non dalla nascita (cioè cittadino acquisito successivamente) deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
- se il minore ha meno di due anni, deve essere residente in Italia sin dalla nascita.
Specificazioni e casi particolari
Domande presentate entro il 27 marzo 2025 (art. 3-bis della legge n. 91/1992): se il riconoscimento della cittadinanza iure communicatione rientra nelle eccezioni delle lettere a), a-bis), o b) dell’articolo 3-bis (domanda amministrativa o giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025 o appuntamento fissato entro quella data), si applica la disciplina previgente (precedente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 36/2025).
Domande presentate dal 28 marzo 2025 in poi: il genitore trasmittente deve essere cittadino italiano (non importa se per nascita o altro titolo), oppure deve aver risieduto legalmente in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio.
Acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore a partire dal 24 maggio 2025: il figlio minorenne convivente con il genitore deve risultare residente in Italia da almeno due anni prima dell’acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. In questo caso, è competente il Comune italiano di residenza del minore per l’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore.