Quadro normativo
Legge n. 91/1992, art. 4 comma 1-bis
Decreto-legge n. 36/2025, art. 1 comma 1-ter
Caratteristiche generali
I figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquisirla per “beneficio di legge”. Il minore non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, ma acquisisce la cittadinanza in un momento successivo, egli infatti non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (art. 15 L. 91/1992).
Primo caso: comma 1-bis dell’art. 4 della L. 91/1992
Presupposti congiunti:
- uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (si escludono i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992);
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano dichiarazione formale di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore (o dalla data in cui si stabilisce la filiazione o adozione da cittadino italiano durante la minore età).
In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza).
Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
Note operative: la dichiarazione di volontà di acquisto deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di un dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
Se i genitori non dichiarano contestualmente, il termine si considera soddisfatto al momento della dichiarazione del secondo genitore.
Se la filiazione (anche adozione) è stabilita verso una sola persona o se l’altro genitore è deceduto, basta la dichiarazione di un solo genitore.
Se il minore si stabilisce in Italia con residenza legale, la dichiarazione può essere fatta anche oltre il termine di 1 anno, ma la residenza deve durare almeno 2 anni continuativi dopo la dichiarazione.
Secondo caso: comma 1-ter art. 1 del decreto-legge n. 36/2025
Condizioni cumulative:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione (non aveva compiuto 18 anni al 24 maggio 2025);
- figlio di cittadini per nascita che hanno ottenuto la cittadinanza sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025 (ore 23:59 Roma), o tramite appuntamento comunicato entro la stessa data;
- dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Note operative
La dichiarazione deve essere resa presenzialmente davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile presso l’Ufficio consolare.
Documenti da produrre:
- documento d’identità del richiedente e del minore;
- prova di residenza nella circoscrizione consolare;
altra documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente (RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI NASCITA), scaricabile al seguente link.
N.B. Per cittadini iscritti all’AIRE, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del genitore può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva.
Contributo per l’acquisto della cittadinanza (art. 9-bis L. 91/1992)
È previsto il pagamento di 250 euro per ciascun minorenne.
Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9- bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Rinuncia successiva
Una volta divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza in questi modi può rinunciare alla cittadinanza italiana, purché non venga così creato uno stato di apolidia.
Ultimo aggiornamento: 06/08/2025