Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:
- l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);
- il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);
- il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).
La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:
- estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- certificato di cittadinanza italiana;
- documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
- documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.
Nota importante: il minorenne non perde la cittadinanza italiana automaticamente se i genitori la perdono o acquisiscono altra cittadinanza. La cittadinanza minorile è tutelata e non viene meno senza un atto formale proprio del minorenne una volta maggiorenne.