{"id":607,"date":"2022-03-24T15:19:50","date_gmt":"2022-03-24T13:19:50","guid":{"rendered":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2022\/03\/circolazione-in-italia-delle-auto\/"},"modified":"2022-03-24T15:19:50","modified_gmt":"2022-03-24T13:19:50","slug":"circolazione-in-italia-delle-auto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2022\/03\/circolazione-in-italia-delle-auto\/","title":{"rendered":"Circolazione in Italia delle auto con targa estera"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Cambia la disciplina sulla circolazione in Italia delle auto con targa estera: <strong>dal 21 marzo 2022<\/strong> devono registrarsi al REVE (<strong>Registro Veicoli Esteri<\/strong>) esclusivamente:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">i cittadini (italiani o stranieri) <strong>residenti in Italia<\/strong>, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell\u2019anno solare. L\u2019utilizzo dev\u2019essere comprovato da un documento di data certa (p.es. contratto di noleggio, leasing, comodato, ecc.) sul quale \u00e8 indicata anche la durata dell\u2019utilizzo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">i veicoli, immatricolati all\u2019estero, di propriet\u00e0 di lavoratori subordinati che svolgono la loro attivit\u00e0 lavorativa presso un\u2019azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo con l\u2019Italia, o di lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attivit\u00e0 professionale presso uno Stato confinante\/limitrofo (cosiddetti \u2018frontalieri\u2019). La registrazione al REVE dev\u2019essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della propriet\u00e0 del veicolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuovo articolo 93-BIS del Codice della Strada nel comma 3 parla dei <strong>lavoratori frontalieri<\/strong>, specificando che anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un\u2019attivit\u00e0 professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante con l\u2019Italia, e che circolano con veicoli di loro propriet\u00e0 immatricolati in quello Stato estero, hanno l\u2019obbligo di registrazione al REVE (Registro Veicoli Esteri) entro 60 giorni dall\u2019acquisizione della propriet\u00e0 del veicolo. L\u2019obbligo \u00e8 a carico dell\u2019intestatario del mezzo. I veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei lavoratori frontalieri che hanno residenza in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il resto risulta particolarmente interessante la nuova formulazione dell\u2019articolo 132 del Codice della Strada relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da <strong>NON residenti<\/strong> in Italia. Questi veicoli sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ad esclusione dei veicoli di propriet\u00e0 del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede nel nostro Paese, che possono invece circolare sul territorio nazionale per l\u2019intera durata del mandato. Nel caso di inosservanza la sanzione \u00e8 da 400 a 1.600 euro + ritiro del documento di circolazione.<\/p>\n<p>Per la versione integrale dei nuovi articoli del Codice della Strada vi rimandiamo all\u2019articolo 2 della legge 238\/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale: <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/01\/17\/22G00004\/sg\">LINK<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Cambia la disciplina sulla circolazione in Italia delle auto con targa estera: dal 21 marzo 2022 devono registrarsi al REVE (Registro Veicoli Esteri) esclusivamente: i cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in uno Stato estero per un [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-607","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=607"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/607\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}