{"id":86,"date":"2023-04-03T19:29:02","date_gmt":"2023-04-03T17:29:02","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=86"},"modified":"2026-01-27T17:26:57","modified_gmt":"2026-01-27T15:26:57","slug":"stato-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/","title":{"rendered":"Stato Civile"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Gli atti di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, morte) relativi ad eventi verificatisi all\u2019estero possono essere presentati, per la trascrizione in Italia, dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000) oppure all\u2019Ufficio consolare di residenza dell\u2019interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Trascrizione atti di Nascita<\/strong><\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-23&amp;atto.codiceRedazionale=25G00082&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=89693a2a-c58a-49b2-8276-c76c26c18886&amp;tabID=0.73511979426046&amp;title=lbl.dettaglioAtto\">legge 23 maggio 2025, n. 74<\/a>, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, stabilisce che<strong> \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em><u>iure sanguinis<\/u><\/em>\u00a0(dalla nascita)<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>il minore\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data da genitore italiano;<\/li>\n<li>il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il minore che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In base alle nuove disposizioni il minore\u00a0<u>nato all\u2019estero<\/u>\u00a0da genitore\/i italiano\/i \u00e8 cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana: <\/strong>da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorit\u00e0 italiane e\/o straniere (es. permesso di soggiorno sloveno e certificati negativi di cittadinanza rilasciati dai Paesi dove si ha avuto residenza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, etc.);<\/li>\n<\/ol>\n<p>OVVERO<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>almeno uno dei nonni aveva al momento <\/strong><strong>della nascita del minore<\/strong><strong>esclusivamente la cittadinanza italiana: <\/strong>da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorit\u00e0 straniere, se ha vissuto all\u2019estero, o dalle autorit\u00e0 italiane;<\/li>\n<\/ol>\n<p>OVVERO<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>almeno uno dei nonni aveva al momento della propria morte <\/strong><strong>esclusivamente la cittadinanza italiana:<\/strong> da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorit\u00e0 straniere, se ha vissuto all\u2019estero, o dalle autorit\u00e0 italiane;<\/li>\n<\/ol>\n<p>OVVERO<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>il minore non possiede e non pu\u00f2 possedere un\u2019altra cittadinanza, <\/strong>inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero.\u00a0Si fa presente che il minore\u00a0viene comunque considerato cittadino straniero\u00a0se ha diritto a ottenerla automaticamente anche qualora i genitori decidano\u00a0di non registrare il figlio per l\u2019altra cittadinanza e pertanto la cittadinanza italiana non si trasmette;<\/li>\n<\/ol>\n<p>OVVERO<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>il genitore italiano \u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi\u00a0<u>dopo<\/u> aver ottenuto la cittadinanza italiana, a qualsiasi titolo, e prima della data di nascita del figlio\/a: <\/strong>da dimostrare con\u00a0<u>certificato storico di residenza <\/u>da richiedere al Comune\/i italiano\/i dove si \u00e8 risieduto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><u>Nota bene<\/u>: non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/p>\n<p>Qualora non si rientri in una delle suddette categorie, se ne ricorrano le condizioni, si pu\u00f2 richiedere la cittadinanza \u201cper beneficio di Legge\u201d.<\/p>\n<p>In tal caso, si invita a consultare la seguente pagina internet (<a href=\"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori\/\">clicca qui<\/a>)<\/p>\n<p><strong>COME PRESENTARE LA DOMANDA<\/strong><\/p>\n<p>Il modulo di richiesta (<a href=\"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/RICHIESTA-TRASCRIZIONE-NASCITA-art.-1-e-3-bis-comma-C-e-D-L.-91-1992.pdf\">link<\/a>) corredato dalla documentazione necessaria va inoltrato per posta al seguente destinatario: <em>Consolato Generale d\u2019Italia a Capodistria, Belvedere 2, 6000 Capodistria<\/em>.<\/p>\n<p>Il Consolato Generale potr\u00e0 richiedere ulteriore documentazione integrativa a verifica della sussistenza dei requisiti di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Attribuzione del cognome materno ai figli al momento della nascita<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.286\/2016 (pubblicata nella G.U. serie speciale C.C., n.52 del 28\/12\/2016) i genitori possono di comune accordo trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno, facendone richiesta all\u2019ufficiale di stato civile che registra il neonato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La possibilit\u00e0 dell\u2019attribuzione del cognome materno in aggiunta a quello paterno prescinde dal legame matrimoniale dei genitori e si estende quindi anche ai figli naturali riconosciuti dal padre. Analogamente \u00e8 possibile attribuire anche il cognome materno all\u2019adottando quando l\u2019adozione \u00e8 stata promossa da parte di entrambi i coniugi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I genitori entrambi italiani di figli nascituri in Slovenia, potranno esprimere la loro volont\u00e0 di attribuire al neonato anche il cognome materno al momento della richiesta di trascrizione in Italia della nascita presentata all\u2019ufficio consolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Riconoscimento di figlio naturale<br \/>\n<\/strong><br \/>\nIl riconoscimento di figlio naturale risulta di norma nell\u2019atto di nascita sloveno da trascrivere in Italia. Esso tuttavia pu\u00f2 anche essere contenuto in un atto separato, formato presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora l\u2019atto di riconoscimento, risultante dall\u2019atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti sopra menzionati, sar\u00e0 necessario effettuare il riconoscimento di figlio naturale presso l\u2019Ufficio consolare con un verbale ad hoc che andr\u00e0 ad integrare l\u2019atto di nascita da trascrivere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Matrimonio in Italia<br \/>\n<\/strong><br \/>\nGli italiani residenti nella circoscrizione che desiderano sposarsi in Italia devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio all\u2019Ufficio consolare, che successivamente delegher\u00e0 alla celebrazione il Comune italiano indicato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Documentazione da presentare<br \/>\n<\/strong><br \/>\nOccorre presentarsi di persona presso l\u2019Ufficio consolare muniti di un documento di identit\u00e0 valido (art. 51, comma 1, del DPR 396\/2000 \u2013 richiesta di pubblicazione di matrimonio).<br \/>\nSe non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona\u00a0munita della\u00a0procura speciale che le avete conferito e della copia del vostro documento di identit\u00e0 valido.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><a href=\"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/richiesta_pubblicazione_matrimonio.pdf\">Richiesta di pubblicazioni di matrimonio<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Matrimonio in Slovenia<br \/>\n<\/strong><br \/>\nI cittadini italiani che si sposano all\u2019estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio.<br \/>\nE\u2019 opportuno verificare con il Comune sloveno i documenti richiesti. Normalmente le Autorit\u00e0 slovene richiedono un\u2019<strong>attestazione<\/strong>\u00a0<strong>di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio<\/strong>, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale si intende contrarre matrimonio, anche se residenti in Italia.<br \/>\nL\u2019Ufficio consolare potr\u00e0 rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d\u2019ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l\u2019inesistenza di impedimenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><a href=\"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/richiesta_attestazione_matrimonio.pdf\">Richiesta di attestazione di assenza impedimenti al matrimonio<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per avere valore in Italia, il matrimonio celebrato all\u2019estero deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.<br \/>\nAi fini della trascrizione in Italia, l\u2019atto di matrimonio in originale su modello plurilingue pu\u00f2 essere presentato, a cura degli interessati, direttamente al Comune italiano di residenza\/residenza A.I.R.E. (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000) oppure all\u2019Ufficio consolare che ne curer\u00e0 la trasmissione in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><a href=\"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/richiesta_trascrizione_matrimonio.pdf\">Richiesta trascrizione certificato di matrimonio<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Unioni civili e convivenze di fatto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato \u201cunione civile\u201d e, dall\u2019altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Unioni civili<br \/>\n<\/strong><br \/>\nIl cittadino italiano iscritto all\u2019AIRE e residente nella circoscrizione che intende costituire all\u2019estero un\u2019unione civile pu\u00f2 rivolgersi all\u2019Ufficio consolare.<br \/>\nLe unioni civili costituite presso l\u2019Ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione A.I.R.E.<br \/>\nE\u2019 prevista anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso \u2013 delle quali almeno una di cittadinanza italiana \u2013 costituite di fronte alle Autorit\u00e0 estere (anche prima dell\u2019entrata in vigore della legge 76\/2016). La richiesta di trascrizione deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare della circoscrizione di residenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Convivenze di fatto<br \/>\n<\/strong><br \/>\nLa convivenza di fatto non modifica lo stato civile delle parti.<br \/>\nIl cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 dichiarare la \u201cconvivenza di fatto\u201d con persona dello stesso sesso o di sesso diverso presso l\u2019Ufficio consolare competente per residenza. Presso lo stesso ufficio il cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 stipulare il \u201ccontratto di convivenza\u201d previsto dal comma 50 della legge n. 76\/2016 o chiedere l\u2019autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza \u00e8 regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalit\u00e0 e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sar\u00e0 quella di tale Paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/stato-civile\/unioni-civili-convivenze-di-fatto_0.html\">Maggiori informazioni nel portale esteri.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione presso il Comune competente in Italia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>al Comune, direttamente dall\u2019interessato; oppure<\/li>\n<li>tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione \u00e8 stata emessa la sentenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per richiedere la trascrizione \u00e8 necessario esibire un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 e produrre:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell\u2019art. 47 del DPR 445\/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 64 della legge 218\/1995, nella quale si dichiara che la sentenza non \u00e8 contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;<\/li>\n<li>copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all\u2019art. 64, debitamente legalizzata e tradotta da un traduttore ufficiale la cui firma deve essere legalizzata.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la\u00a0<strong>trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in Slovenia<\/strong>, come in tutti i Paesi UE, si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201\/2003 del 27.11.2003. L\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato membro in cui \u00e8 stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell\u2019interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L\u2019interessato dovr\u00e0 esibire un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 e dovr\u00e0 allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 resa ai sensi dell\u2019art. 47 DPR 445\/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 22 del suddetto Regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La documentazione da presentare all\u2019Ufficio consolare dell\u2019Ambasciata \u00e8 la seguente:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Modulo-richiesta-trascrizione-divorzio-4.pdf\">richiesta trascrizione sentenza divorzio<\/a> Regolamento (CE) n. 2201\/2003;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">originale del certificato di cui all\u2019art. 39 del Regolamento (CE) n. 2201\/2003 relativo alle decisioni in materia matrimoniale (Allegato I), da richiedere direttamente al Tribunale sloveno che ha pronunciato la sentenza di divorzio;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">in caso di figli minori: originale del Certificato di cui all\u2019art. 39 del Regolamento (CE) n. 2201\/2003 relativo alle decisioni in materia di responsabilit\u00e0 genitoriale (Allegato II), da richiedere direttamente al Tribunale sloveno che ha pronunciato la sentenza di divorzio;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">copia della Sentenza di divorzio tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale:<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">fotocopia di un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 in cui sia visibile la firma del richiedente (passaporto o carta di identit\u00e0).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/stato-civile\/riconoscimento-di-sentenze-straniere.html\">Maggiori informazioni nel portale esteri.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Morte<br \/>\n<\/strong><br \/>\nI documenti necessari per trascrivere il decesso avvenuto all\u2019estero sono:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>atto di morte in originale emesso dall\u2019Ufficio di Stato Civile sloveno su modulo plurilingue;<\/li>\n<li>documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In alternativa si potr\u00e0 presentare l\u2019atto direttamente al Comune italiano di residenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><a href=\"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/richiesta_trascrizione_decesso.pdf\">Richiesta trascrizione certificato di morte<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/stato-civile\/morte_0.html\">Maggiori informazioni nel portale esteri.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000080;\"><em>Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2025<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Gli atti di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, morte) relativi ad eventi verificatisi all\u2019estero possono essere presentati, per la trascrizione in Italia, dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000) oppure all\u2019Ufficio consolare di residenza dell\u2019interessato o quello nella cui [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":59,"menu_order":17,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-86","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/86","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=86"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/86\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2381,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/86\/revisions\/2381"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/59"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=86"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}