{"id":85,"date":"2023-04-03T19:28:49","date_gmt":"2023-04-03T17:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=85"},"modified":"2025-02-24T12:18:39","modified_gmt":"2025-02-24T10:18:39","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">la possibilit\u00e0 di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l&#8217;elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all&#8217;U.E.;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identit\u00e0 e di viaggio, nonch\u00e9 certificazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><b><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/b><\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">i cittadini che trasferiscono la propria residenza all\u2019estero per periodi superiori a 12 mesi;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DELLA RESIDENZA ALL&#8217;ESTERO AI FINI DELL&#8217;ISCRIZIONE ALL&#8217;AIRE. MODIFICA ALLA LEGGE 470\/1988<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il Decreto Legge 223 del 18 dicembre 2012, nel novellare la L. 470\/1988, introduce all\u2019art. 3, il requisito che la dichiarazione resa ai fini dell&#8217;iscrizione all&#8217;AIRE sia accompagnata da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. Pertanto non possono trovare applicazione le norme sull\u2019autocertificazione di cui all\u2019art. 46 del DPR 445\/2000, poich\u00e9 la residenza all\u2019estero non \u00e8 un dato di cui le amministrazioni pubbliche italiane sono in possesso n\u00e9 lo possono acquisire d\u2019ufficio da altri enti della PA italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione, resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio, mediante apposito modulo, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. Essa comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La richiesta va effettuata attraverso il portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Fast It<\/a>, allegando:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>la documentazione che provi l\u2019effettiva residenza nella circoscrizione consolare (certificato di residenza rilasciato dal Comune sloveno, carta d\u2019identit\u00e0 slovena o permesso di soggiorno nei quali sia riportato l\u2019attuale indirizzo di residenza. In caso di recente emigrazione contratto d\u2019affitto, bolletta di utenza domestica);<\/li>\n<li>una copia del documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente e dei figli minori. (anche dei figli minori e coniuge non residenti).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">N. B.: \u00c8 necessario procedere alla richiesta di <strong>registrazione all\u2019AIRE<\/strong> anche in caso di cambio residenza estero su estero, sebbene gi\u00e0 registrati all\u2019AIRE di un Comune italiano, in caso di cambio di Circoscrizione consolare (es: da Amb. Lubiana a Cons. Capodistria). In caso di cambio di residenza in territori di competenza della stessa circoscrizione Consolare (es: da Capodistria a Nova Gorica) \u00e8 necessario procedere alla richiesta di <strong>cambio indirizzo<\/strong> attraverso il <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Portale Fast It<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">L\u2019iscrizione pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiunque contravviene alle disposizioni suddette \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore. Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">L&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. \u00e9\u00a0<b><strong>GRATUITA<\/strong><\/b>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><b><strong>L&#8217;aggiornamento dell&#8217;A.I.R.E. dipende dal cittadino.<\/strong><\/b><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">L&#8217;interessato deve tempestivamente comunicare all\u2019ufficio consolare di riferimento territoriale:<br \/>\n&#8211; il trasferimento della propria residenza o abitazione;<br \/>\n&#8211; le modifiche dello stato civile anche per l\u2019eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);<br \/>\n&#8211; il rientro definitivo in Italia;<br \/>\n&#8211; la perdita della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini iscritti all\u2019AIRE che <strong>rientrano definitivamente in Italia<\/strong> dovranno presentarsi presso il <strong>Comune italiano<\/strong> dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente). Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che provveder\u00e0 a registrare nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><b><strong>Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/strong><\/b><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><b><strong>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo<\/strong><\/b>\u00a0attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/p>\n<p>La\u00a0<b><strong>cancellazione dall&#8217;A.I.R.E.<\/strong><\/b>\u00a0avviene:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">\n<li>per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall&#8217;estero o rimpatrio;<\/li>\n<li>per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>per trasferimento nell\u2019A.I.R.E. di un altro Comune italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora l\u2019Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovr\u00e0 procedere alla richiesta di <strong>cancellazione per irreperibilit\u00e0<\/strong>, previa verifica del fatto che l\u2019indirizzo di recapito non \u00e8 pi\u00f9 attuale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero. L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":59,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-85","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/85","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/85\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1480,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/85\/revisions\/1480"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/59"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conscapodistria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}