Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

CITTADINANZA: alcune modifiche normative – conversione in Legge del D.L. n.113 del 4 ottobre 2018

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha introdotto alcune novità in materia di cittadinanza.

Requisiti linguistici:
La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Detta disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:
– un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero
– una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
– l’Università per stranieri di Siena,
– l’Università per stranieri di Perugia,
– l’Università Roma Tre,
– la Società Dante Alighieri.

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con l’Istituto italiano di cultura.

Importo:
L’importo del contributo dovuto al Ministero dell’Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione o matrimonio è pari ad € 250,00, ai sensi del novellato art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre u.s..

Art. 9.1. Legge n. 91.1992