Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Traduzione e legalizzazione dei documenti

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.
Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.
Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare.
Nei Paesi nei quali  tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare.

Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da legalizzare.
Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.

Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.

L’apostille
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille).
Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato:
http://www.hcch.net/.

Legalizzazione documenti

La legalizzazione è una procedura tramite la quale si attesta ufficialmente la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato un atto e l’autenticità della sua firma.

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.

Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano e dichiarati conformi all’originale da un traduttore ufficiale oppure dall’ufficio consolare.

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, questa è sostituita “postilla” (o apostille). L’apostille viene apposta dall’Autorità interna designata da ciascuno Stato; l’atto apostillato è direttamente riconosciuto nello Stato membro di destinazione.

Numerose sono le Convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno fatto seguito alla Convenzione per semplificare ulteriormente la circolazione di documenti tra Stati.La novità più rilevante è l’entrata in vigore (per l’Italia, il 16/02/2019) del Regolamento UE 2016/1191, che fa venire meno l’obbligo di legalizzare o adempiere analoghe formalità su alcuni atti pubblici, amministrativi, notarili, sentenze rilasciati da uno Stato membro e da far valere in un altro Stato membro.Principale normativa di riferimento: D.lgsl. 445/2000, artt. 30-34; Regolamento UE 2016/1191

Conformità traduzioni

Un atto straniero che debba valere in Italia deve essere accompagnato da una traduzione in italiano, certificata conforme dalla rappresentanza diplomatico/consolare competente o da un traduttore ufficiale.

Tuttavia il Regolamento UE 2016/1191 prevede, per gli Stati aderenti, che gli atti pubblici emessi su moduli standard plurilingue non necessitino di traduzione.Principale normativa di riferimento: D.lgsl. 445/2000 art. 33; Regolamento UE 2016/1191.