Il riconoscimento può essere effettuato sia con sentenza che con provvedimento amministrativo. Il riconoscimento effettuato all’estero è valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e segg codice civile).
Ai fini della trascrizione in Italia, deve essere prodotta la copia integrale dell’atto di nascita, con le annotazioni marginali del riconoscimento, debitamente legalizzata e tradotta (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), e non un semplice certificato.
Nel caso in cui l’ordinamento straniero non preveda il rilascio della copia integrale, potrà essere presentato un certificato che contenga l’annotazione del riconoscimento già effettuato presso le Autorità locali.
Riconoscimento di figlio naturale
2012-05-04

Maeci