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Cittadinanza

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 dicembre 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
La normativa sulla cittadinanza si rivolge a:
– coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;
– i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il possesso della cittadinanza;
– gli stranieri che intendono acquistarla.

A decorrere dal 5 ottobre 2018 – ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018 – il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro. Sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi della medesima normativa, il termine di definizione dei procedimenti in corso di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1. acquisto automatico

2. acquisto a domanda per discendenza

3. acquisto a domanda per matrimonio o unione civile

4. naturalizzazione

5. riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.

 

Legge n. 91 del 1992

 

DOPPIA CITTADINANZA
A partire dal 16 agosto 1992 l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali.
La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa.

PERDITA DELLA CITTADINANZA
Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.
Perde la cittadinanza automaticamente:

  • il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano;
  • il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
  • l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza.

Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

  • l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza;
  • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza;
  • il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza.

RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA
La normativa italiana – legge n. 91 del 1992 ex Art.11 – prevede che il cittadino italiano che acquista una cittadinanza straniera mantenga la cittadinanza italiana ma possa a questa rinunciare se residente all’estero.
Per presentare l’istanza di rinuncia della cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale d’Italia in Capodistria, è necessario che la persona interessata sia residente presso questa Circoscrizione Consolare e regolarmente iscritta all’AIRE.
Inoltre, dovrà presentare una istanza formale indirizzata al Console Generale d’Italia a Capodistria in cui dovranno essere esposte le motivazioni e indicate sia il possesso di altra cittadinanza straniera che la residenza all’estero.
La suddetta istanza sarà corredata della seguente documentazione:

  • estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di nascita o di trascrizione della nascita per i nati all’estero;
  • certificato di residenza sloveno con traduzione in lingua italiana (il certificato dovrà essere apostillato presso un qualsiasi tribunale sloveno mentre la traduzione dovrà essere apostillata presso il Ministero di Giustizia a Lubiana);
  • certificato di cittadinanza slovena con traduzione in lingua italiana (il certificato dovrà essere apostillato presso un qualsiasi tribunale sloveno mentre la traduzione dovrà essere apostillata presso il Ministero di Giustizia a Lubiana);
  • autocertificazione della cittadinanza italiana;
  • passaporto e/o carta d’identità italiani, documenti che vengono ritirati in seguito alla dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza;
  • ricevuta del pagamento di Euro 250,00 che deve essere versato sul conto corrente postale intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza. Causale del versamento “Nome e Cognome del richiedente. Rinuncia cittadinanza”;
    Codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020
    Codice BIC/SWIFT per bonifici esteri: BPPIITRRXXX

Riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della Legge 124/2006:

Richiesta Riconoscimento Cittadinanza

Elenco Documenti Trattato di Parigi

Elenco Documenti Trattato di Osimo

Legge 124/2006

Nota K.60.1

Legge 1430/1947

Legge 73/1977