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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli si rimanda alla sezione Patenti di guida e PRA).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DELLA RESIDENZA ALL’ESTERO AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’AIRE. MODIFICA ALLA LEGGE 470/1988

Il Decreto Legge 223 del 18.12.2012, nel novellare la L. 470/1988, introduce il requisito che la dichiarazione resa ai fini dell’iscrizione all’AIRE sia accompagnata da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. Tale documentazione dovrà pertanto essere prodotta alla Sede Consolare quale condizione per la trasmissione del modello CONS-01 ai comuni in Italia.

Il DL 223/2012 all’articolo 3 introduce un importante emendamento all’articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, inserendo, dopo le parole “ai quali la dichiarazione si riferisce”, le seguenti: “e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare”. Non possono trovare applicazione le norme sull’autocertificazione di cui all’art. 46 del DPR 445/2000, poiché la residenza all’estero non e’ un dato di cui le amministrazioni pubbliche italiane sono in possesso ne’ lo possono acquisire d’ufficio da altri enti della PA italiana.

Non devono – per contro – iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione, resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio, mediante apposito modulo, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
Essa comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Al fine di facilitare ed accelerare le procedure di iscrizione si suggerisce l’esibizione (non obbligatoria) di un documento che provi l’effettivo domicilio nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette, ecc.).

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.

Per le modalità di iscrizione (invio moduli via mail, fax, ecc.) si suggerisce di contattare l’Ufficio consolare sul cui sito di norma sono disponibili anche i moduli di richiesta bilingue.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– il rientro definitivo in Italia;
– la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana;
  • per trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune italiano.

Iscritti AIRE: RIMPATRIO

– I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.

– Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).

– È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Secondo la normativa vigente, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE). Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/2011) l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero. La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.

Si ribadisce che la cancellazione dall’Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.

Qualora l’Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale.